Statuto

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Statuto 2019-02-17T11:13:30+00:00

STATUTO

ASSOCIAZIONE NUOVA TERRAVIVA

 

1 – Costituzione e sede.

E’ costituita l’associazione culturale denominata “ASSOCIAZIONE NUOVA TERRAVIVA” con sede legale in Ferrara (FE), Via Erbe n. 29.

Con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo  potrà essere modificata la sede dell’associazione e potranno essere istituite sedi operative dove svolgere le varie attività sociali.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2 – Carattere dell’associazione.

L’associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro, inteso anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite; essa ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali.

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri soci che con i terzi nonché all’accettazione delle norme del presente statuto. L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni o cooperative culturali aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

3 – Durata dell’associazione.

La durata dell’associazione è illimitata.

4 – Scopi dell’associazione.

L’associazione ha lo scopo di contribuire allo studio ed alla realizzazione in tutte le attività umane dei principi dell’Antroposofia, o Scienza dello Spirito, indicati dal suo fondatore Rudolf Steiner (1861– 1925).

In particolare essa sarà impegnata:

  1. nell’agricoltura, a promuovere il metodo biodinamico che prevede l’aumento della fertilità della terra ed il ripristino di un nuovo equilibrio naturale;
  2. nel campo alimentare, per lo studio della qualità alimentare e l’informazione per la tutela del consumatore;
  3. nella pedagogia, per promuovere e sostenere culturalmente scuole, attività educative, senza distinzione di classe, ideologie, religioni, che assicurino un sereno ed equilibrato sviluppo della persona, secondo i principi della pedagogia steineriana;
  4. nella medicina, per promuovere e sostenere un’attività di studio e di ricerca, avvalendosi dell’esperienza di medici che lavorano su basi antroposofiche e che miri soprattutto a ristabilire un equilibrio armonico fra le varie parti costitutive dell’Essere Umano;
  5. nell’attività artistica, per promuovere corsie e incontri per lo sviluppo nell’uomo delle capacità creative su basi morali e per l’accrescimento di un senso estetico come strumento di conoscenza;
  6. nel campo conoscitivo e filosofico attraverso il pensare, il sentire e il volere per lo sviluppo di un pensiero immaginativo alimentato dalle opere di R. Steiner, attraverso letture individuali, collettive, conferenze, seminari, convegni, corsi e gruppi di lavoro.
  7. nel campo biologico, al fine di promuovere il consumo e la diffusione dei prodotti biologici, naturali, eco-compatibili, sostenendo i piccoli produttori biologici e stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un’equa rimunerazione. Gli strumenti utilizzati sono acquisti collettivi di prodotti, assistenza ed informazioni ai soci nel campo alimentare biologico e nei settori ad esso collegati e promozione di prodotti eco-compatibili e delle loro tecniche di produzione ed utilizzo;
  8. nel campo della corporeità, a promuovere corsi di euritmia;

L’associazione si propone di collaborare con tutte le altre società ricreative, culturali, politiche e sociali all’incremento e alla propaganda delle attività culturali, artistiche, turistiche ecc….

L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

Conformemente alle finalità ricreative dell’Associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci.

5 – Requisiti dei soci.

Possono essere soci dell’associazione cittadini italiani o stranieri. Potranno inoltre essere soci: associazioni e circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’associazione nonché enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.

Tutti i soci hanno l’obbligo di pagare ogni anno solare le quote sociali stabilite dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.

6 – Ammissione dei soci.

L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche,  salvo quanto previsto dal precedente art. 5 comma 1, che partecipano alle attività sociali e ricreative svolte dall’Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di un’irreprensibile condotta morale e civile.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente statuto.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi dei beni e di tutti i materiali dell’Associazione, esclusivamente presso la sede dell’associazione, previa autorizzazione del Direttivo e di partecipare alle manifestazioni organizzate dalla stessa secondo le disposizioni del Consiglio.

I soci che nell’uso dei materiali dell’associazione ne provocassero il danneggiamento saranno tenuti a rifondere integralmente il danno.

Le quote sociali sono assolutamente intrasmissibili.

7 – Doveri dei soci.

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

8 – Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

  1. Per dimissioni da comunicarsi per iscritto.
  2. Per decadenza dovuta a mancanza di rinnovo dell’iscrizione entro 3 ( tre ) mesi dall’inizio dell’anno solare o per ritardato pagamento dei contributi per oltre 6 (sei ) mesi;
  3. Per delibera di radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

9 –  Sanzioni disciplinari.

Il Consiglio Direttivo previo contraddittorio con l’interessato per una disamina degli addebiti, può irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti del socio che non osservi lo statuto e le disposizioni emanate dagli organi dell’associazione nell’ambito dei poteri di competenza, adotti un contegno contrario alla buona educazione, per i componenti del Direttivo che restino assenti per più di tre sedute all’anno senza giustificato motivo o comunque del socio che nuoccia col suo comportamento al buon nome dell’associazione:

–  richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi

–  sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo determinato

–  espulsione

Il provvedimento di radiazione deliberato dal Consiglio Direttivo non è immediatamente efficace ma deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria.

Il socio può impugnare, entro trenta giorni dalla comunicazione, i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo di fronte all’assemblea ordinaria dei soci. Il ricorso deve essere adeguatamente motivato. L’assemblea deciderà entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

L’associato espulso non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale né totale, né alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

10 – Organi dell’associazione.

Gli organi dell’associazione sono:

–  L’Assemblea dei soci;

–  Il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto all’eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’associazione.

I membri degli organi dell’associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente statuto, divenuta definitiva a seguito della pronuncia dell’assemblea, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.

11 – I mezzi finanziari.

L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

– quote di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’assemblea;

– contributi ordinari degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’assemblea;

– contributi straordinari deliberati dall’assemblea deliberati dall’assembla in relazione a particolari esigenze che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario

–  eredità, donazioni e legati;

–  contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

–  contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

–  entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

–  contributi di imprese e privati

–  proventi delle cessioni di beni

– servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

–  erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

–  altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

L’associazione è tenuta per almeno cinque anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

12 – Patrimonio dell’Associazione.

Il patrimonio sociale, destinato ad assicurare l’attività dell’associazione, è costituito da:

  1. avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
  2. donazioni, lasciti e successioni;
  3. erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla regione, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati;
  4. beni dell’associazione.

Gli associati non potranno mai chiedere la divisione del fondo comune o dei beni che lo costituiscono, ne’ pretendere la quota in caso di recesso o di esclusione.

13 – Rendiconto.

Il rendiconto economico e finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

– reinvestimento degli utili interamente nell’associazione per il perseguimento esclusivo dell’attività sociale;

– a disposizione per iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature.

E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

14 – Partecipazione all’Assemblea.

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.

Hanno diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee sia ordinarie che straordinarie, tutti i soci, purché abbiano compiuto la maggiore età e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio precedente e per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso. L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in Sede Straordinaria:

  1. Per decisione dei Consiglio Direttivo;
  2. Su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei soci.

15 – Convocazione dell’assemblea.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 giorni mediante avviso affisso nei locali in cui vengano svolte le attività sociali e mediante avviso con posta elettronica agli indirizzi comunicati dai soci all’atto dell’iscrizione. L’assemblea deve essere convocata in Italia anche fuori della sede sociale purchè nell’ambito della Regione Emilia Romagna.

16 – Costituzione e deliberazione dell’Assemblea.

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente  almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti espressi.

Non è ammesso l’intervento per delega.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’assemblea fra i presenti. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell’Assemblea fungendo questi da segretario.

L’Assemblea ordinaria delibera sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità di voti l’Assemblea dovrà essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L’Assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.

L’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

L’articolo 4 che indica gli  scopi fondamentali dell’Associazione può essere modificato solo con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti all’assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti espressi che rappresenti almeno il 25% degli aventi diritto.

17-  Forma di votazione dell’Assemblea.

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell’Assemblea può, inoltre in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Ogni aderente all’associazione ha diritto ad un voto.

La tessera per famiglie dà diritto comunque ad un solo voto.

18 – Compiti dell’Assemblea.

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

–  in sede ordinaria:

  1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo tramite elezioni;
  3. fissare su proposta del Consiglio Direttivo le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché l’eventuale penale per i ritardati versamenti;
  4. deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
  5. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

–  in sede straordinaria:

  1. deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
  2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  3. deliberare sul trasferimento della sede legale dell’Associazione;
  4. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

19 – Consiglio Direttivo.

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di dodici membri eletti dall’Assemblea, ed al suo interno elegge:

  1. il Presidente;
  2. il Vice Presidente;
  3. il Segretario;
  4. il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per attività riguardanti l’associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta ogni semestre su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi straordinariamente ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne venga  fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio Direttivo. è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, e in assenza anche di questi dal più anziano dei soci. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

I componenti del Consiglio Direttivo assenti, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, saranno ritenuti dimissionari.

20 – Compiti del Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

– procedere all’inizio di ciascun anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

– predisporre le relazioni da presentare all’Assemblea sull’attività svolta;

– elaborare il bilancio consuntivo  che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

– elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio successivo;

– deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie; – proporre all’approvazione dell’assemblea il regolamento interno o modifiche  dello statuto;

–  adottare deliberazioni non riservate ad organi specificati dell’associazione;

–  vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili;

–  stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali;

– deliberare l’accettazione delle domande di ammissione e prendere i necessari provvedimenti in caso di decadenza, recesso o di condizioni a norma di legge o del presente statuto, che determinino l’esclusione dei soci.

– redigere l’eventuale regolamento interno relativo all’attività sociale, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’Albo dell’associazione.

21 – Compiti del Presidente.

Il Presidente dirige l’associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio, sovraintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi, con la facoltà di riscuotere e quietanzare.

Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dall’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

22 – Compiti del Tesoriere.

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell’associazione, redige e aggiorna annualmente l’inventario dei beni dell’associazione; predispone annualmente il bilancio di previsione e il conto consuntivo; attende alla gestione finanziaria e contabile dell’associazione di cui è responsabile verso il Presidente e verso il Consiglio Direttivo.

23 – Compiti del Segretario.

Il segretario svolge i compiti a supporto dell’attività della Presidenza e del Consiglio direttivo, dai quali riceve direttive per il loro svolgimento.

In particolare redige e conserva in ordine i verbali del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dell’associazione, cura la trasmissione ai soci degli inviti per le adunanze degli organi.

24 – Entrate dell’Associazione.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalla quota annuale di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella maniera fissata dall’assemblea ordinaria;
  2. dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
  3. dalle quote dei soci benemeriti e sostenitori;
  4. da eventuali contributi straordinari deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  5. da versamenti volontari degli associati;
  6. da contributi di pubbliche amministrazioni, Enti Locali, istituti di Credito, e di Enti in genere;
  7. da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;­
  8. da proventi derivanti da organizzazioni di spettacoli e della vendita di materiale musicale prodotto dai soci dell’associazione. I contributi ordinari devono essere pagati entro il 30 marzo di ogni anno.

25 – Destinazione degli avanzi di gestione

All’associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa .

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

26 – Durata del periodo di contribuzione.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare dell’esercizio in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

27- Diritti dei soci al patrimonio sociale.

L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed il versamento della quota annua di iscrizione.

E’ comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso.

In caso di scioglimento dell’associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

28 – Esercizi sociali.

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci.

29 – Scioglimento e liquidazione dell’associazione.

L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione come previsto dall’art. 15,  nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di utilità sociale a favore di associazioni di promozione sociale con finalità similari.

30 – Regolamento interno.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura dei Consiglio Direttivo e da approvarsi dall’assemblea.

31 – Clausola di conciliazione.

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto, che possa formare oggetto di lite, sarà rimessa a giudizio di un organismo di conciliazione nominato dall’assemblea, su proposta del Direttivo, che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito.

32 – Organismo di conciliazione.

I Conciliatori Probiviri  in numero di tre  vengono eletti dall’Assemblea su proposta del Direttivo. La carica di Conciliatore è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’associazione.

Il Conciliatore è responsabile del rispetto del regolamento dell’Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell’Associazione.

Spetta in particolare ai Conciliatori:

– arbitrare in merito alle vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e che interessino uno o più soci;

– dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

33 – Rinvio.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia specifica.